Il Dirigente e i docenti avranno il piacere di far visitare virtualmente le scuole primarie, presentare l'ampia offerta formativa dell'istituto alle famiglie e rispondere alle Vostre domande. All’incontro parteciperanno docenti delle classi quinte di scuola primaria e docenti della scuola dell’Infanzia, che accompagneranno i genitori alla scoperta della scuola che accoglierà i nuovi iscritti. L’incontro avverrà in modalità sincrona a distanza, venerdì 21 gennaio a partire dalle ore18.00.
Vi aspettiamo numerosi!
Per accedere alla riunione, fai click qui
Il Dirigente Scolastico ed i docenti della nostra scuola vi aspettano per presentarVi l'Offerta Formativa dell'Istituto e per rispondere a tutte le Vostre domande, in modalità sincrona a distanza, giovedì 20 gennaio a partire dalle ore 19,00.
Per accedere alla riunione, fai click qui
Si comunica ai docenti e alle famiglie in indirizzo che l’incontro in oggetto previsto in un’ottica di continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado al fine di promuovere l’attuazione del curricolo verticale d’istituto, si terrà online, giovedì 20 gennaio, secondo la seguente organizzazione:
PLESSO ONOFRI
PLESSO VIA SOTTOTENENTE BARBAGALLO
O.D.G
La nota ministeriale dell’8 gennaio chiarisce i dettagli delle nuove disposizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19 nelle scuole e fa più volte riferimento al concetto di auto-sorveglianza. Ma cosa si intende per auto-sorveglianza e cosa deve fare il soggetto cui questa disposizione si riferisce? La stessa nota lo precisa.
L’auto-sorveglianza
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
In altre parole, il regime di auto-sorveglianza prevede che si ricorra al tampone solo in presenza di sintomi e non come automatismo all’indomani di uno o più casi positivi in classe.
LE MISURE SCUOLA
A chi si applica la misura dell’auto-sorveglianza:
Scuola primaria
In presenza di un solo caso di positività, per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
Scuola secondaria di I grado
Con un caso positivo:
per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
Con due casi positivi nella classe:
per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
Si specifica che alla luce della nuova normativa:
L' 8 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge 1/2022 che introduce sostanziali novità nella gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico con nuove disposizioni per l'attivazione della didattica a distanza e l'attivazione di sorveglianza e quarantene. In precedenza era uscita, in data 30/12/2021, la nota Prot. 60136 del Ministero della Salute con nuove disposizioni sulla gestione dei contatti stretti (ad alto rischio) e quelli a basso rischio.
La presente circolare intende fornire una informativa sull'attuazione delle nuove disposizioni governative disposte dall'istituto anche alla luce delle prime indicazioni operative disposte dal Ministero dell'Istruzione con nota 111 del 08/01/2022.
NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 60136 DEL 30/12/2021
Prendendo atto della necessità di promuove la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) la nota prevede di differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”. In particolare per la quarantena vengono date le seguenti indicazioni:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Il DECRETO LEGGE n. 1 del 7/1/2022
Il DL 1/2022 stabilisce che le attività didattiche debbano svolgersi in presenza e che la didattica a distanza possa intervenire solo:
Per le quarantene sono stabilite le seguenti regole, distinte secondo il diverso grado di istruzione:
A. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni (Scuola dell’Infanzia)
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
B. Scuola primaria
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
C. Scuola secondaria di I grado
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Ulteriori precisazioni
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:
In particolare con riferimento alle attività di screening, la famiglia, una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il/la proprio/a figlio/a è un alunno “contatto stretto”: