Com’è noto, sono state adottate dall’Istituto Superiore della Sanità le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022/23) e nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia, visionabili al link https://www.iss.it/web/guest/primo-piano . Al fine di fornire un riferimento operativo utile per le famiglie e per tutto il personale scolastico, facendo seguito alle sopra menzionate comunicazioni, si è già trasmesso il vademecum illustrativo delle linee operative individuate dal Ministero dell'Istruzione, che riunisce in un unico documento di sintesi le indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.
Con la presente, in linea con il sopra citato vademecum, si vogliono invece fornire ai genitori ed al personale tutto indicazioni sulla gestione dei casi di positività e dei loro contatti stretti in ambito scolastico.
In particolare:
- Cosa fa la famiglia in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa: in caso di sintomi sospetti (febbre ≥ 37.5 C°, sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto o dell’olfatto, cefalea intensa), l’alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione. In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica. In caso di problemi di salute è comunque sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro (a meno che l’assenza non superi i tre giorni per la Scuola dell’Infanzia ed i dieci giorni per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado), analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.
- Cosa fa la scuola in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola: nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19 all’interno della scuola, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento (aula covid), come da procedura di sicurezza, e vengono tempestivamente avvisati i genitori dal Referente Covid del Plesso della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a. La scuola non mette in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica. La famiglia, prelevato l’alunno/a da scuola, contatta tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e si attiene alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione.
- Permanenza a scuola a bambini e studenti con raffreddore, in buone condizioni generali, che non presentano febbre: il ministero dell’Istruzione spiega nel Vademecum che «nei bambini raffreddore è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre». E aggiunge che «gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi».
- Comunicazione alla scuola della positività al SARS-CoV-2: l’alunno/a positivo/a al Covid comunicherà il suo stato alla casella mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Indipendentemente dallo stato vaccinale, osserverà, quindi, un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 01 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre). In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo. Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata dagli Ambiti Territoriali della Sanità o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata dagli Ambiti Territoriali della Sanità. Anche in questo caso, come per la comunicazione della positività, il referto del tampone negativo va trasmesso alla scuola alla mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. L’operatore positivo al Covid comunicherà il suo stato alla casella mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 01 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre). In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone. Per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l’esito negativo del tampone. In quest’ultimo caso, come per la comunicazione della positività, il referto del tampone negativo va trasmesso alla scuola alla mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
- Gestione dei "contatti stretti": per il contesto scolastico non sono previste misure speciali e restano tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. Pertanto al personale ed agli alunni contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Inoltre, se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La segnalazione ai docenti ed alle famiglie degli alunni (contatti stretti) della presenza di casi di positività all’infezione da SARS CoV-2 all’interno della classe (con indicazione dell’ultimo giorno di frequenza) sarà effettuata da questa dirigenza, utilizzando la bacheca riservata del registro elettronico.
- Alunno/a o operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell’ambito scolastico (es: in famiglia): anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla misura della quarantena ma solo al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo contatto e tampone solo in caso di sintomi come indicato al punto precedente. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di autosorveglianza. La famiglia dell’alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola utilizzando la mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
- Mascherina in classe: La mascherina per ora non è più obbligatoria, tranne che nei casi di cui ai punti 2 e 3 nonché per il personale e gli alunni con fragilità, «al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza». In questi casi vanno utilizzati dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2. Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza, oltre ai dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2, anche dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.
- Alunni positivi e didattica digitale integrata: La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS CoV 2 che consentiva agli alunni positivi di seguire le lezioni nella modalità della Didattica Digitale Integrata ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021 2022.
- Alunni fragili: si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante che potrà fornire specifiche indicazioni. Inoltre, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno che gli alunni fragili utilizzino dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.