La legge n. 46 del 2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1 luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo).
In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 a decorrere dal 1 marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei famigliari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1 marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare famigliare, cesseranno di avere efficacia:
Al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1 gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1 luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).
Sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo famigliare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.
In cosa consiste l’AUU
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo famigliare e gli assegni famigliari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei famigliari, assegni famigliari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1 gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
Contenuto della domanda
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1 gennaio 2022. In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1 gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
Una panoramica sugli importi
Ai nuclei famigliari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei famigliari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE (*)
(*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”.
Altre informazioni
L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo famigliare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età. L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.