La nota ministeriale dell’8 gennaio chiarisce i dettagli delle nuove disposizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19 nelle scuole e fa più volte riferimento al concetto di auto-sorveglianza. Ma cosa si intende per auto-sorveglianza e cosa deve fare il soggetto cui questa disposizione si riferisce? La stessa nota lo precisa.
L’auto-sorveglianza
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
- Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
- Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Si tratta dei cosiddetti tamponi diagnostici T0 e T5.
In altre parole, il regime di auto-sorveglianza prevede che si ricorra al tampone solo in presenza di sintomi e non come automatismo all’indomani di uno o più casi positivi in classe.
LE MISURE SCUOLA
A chi si applica la misura dell’auto-sorveglianza:
Scuola primaria
In presenza di un solo caso di positività, per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
Scuola secondaria di I grado
Con un caso positivo:
per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; è raccomandato di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
Con due casi positivi nella classe:
per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Si specifica che alla luce della nuova normativa:
- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato e che l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
- relativamente all’attività di tracciamento, per la popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado, in regime di Auto – sorveglianza, è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.