In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue:
Sciopero generale dal 15 al 20 Ottobre 2021.
Personale interessato: Personale Docente, Educativo, ATA.
Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati).
Le organizzazioni sindacali in oggetto, come risultante dal sito ARAN, per il triennio 2019/21 registrano il seguente dato di rappresentatività nel comparto istruzione e ricerca:
F.I.S.I. 0%
Voti riportati nella elezione della RSU in questa Istituzione scolastica:
F.I.S.I. voti 0
Si comunica altresì che la Commissione di Garanzia, con indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, ha ritenuto non ricorrenti nello sciopero di cui sopra i presupposti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, osservando come il medesimo, per come formulata la proclamazione, non potesse essere qualificato come generale, bensì “come astensione coinvolgente una pluralità di settori”. Richiamando, pertanto, la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un’incidenza sulla continuità del servizio, la Commissione di Garanzia ha indicato in via d’urgenza il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento.
Infine, la Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore, nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servizi alternativi, affermando conseguentemente la non conformità dello sciopero in oggetto alle richiamate disposizioni.
A seguito dell’indicazione immediata della Commissione di Garanzia, con nota dell’8 ottobre 2021, registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446, la Federazione italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) ha comunicato la conferma dello sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021, specificando come lo stesso sia da configurarsi generale, nonché ricadente nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990.
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Inoltre, poichè ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”, si invitano le SS.LL. in indirizzo a rendere entro le ore 12:00 del 14 ottobre 2021 la suddetta dichiarazione allo scrivente, anche via mail, utilizzando il modello allegato alla presente.