In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica che, con nota del 18 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n. 44940, l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”.
Sciopero generale dal 21 al 31 Ottobre 2021.
Personale interessato: Personale Docente, Educativo, ATA.
Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati).
Le organizzazioni sindacali in oggetto, come risultante dal sito ARAN, per il triennio 2019/21 registrano il seguente dato di rappresentatività nel comparto istruzione e ricerca:
F.I.S.I. 0%
Voti riportati nella elezione della RSU in questa Istituzione scolastica:
F.I.S.I. voti 0
Si rappresenta che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, confermata nei contenuti del provvedimento con nota dell’11 ottobre 2021, entrambe adottate in merito allo sciopero proclamato dal medesimo sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 00.00 del 20 ottobre, la Commissione di Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva “invitando l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero proclamato” affermando inoltre “che trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia dei limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore” e concludendo che “nel caso di specie la proclamazione dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni”.
Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del legale rappresentante p.t.
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Inoltre, poichè ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”, si invitano le SS.LL. in indirizzo a rendere la suddetta dichiarazione allo scrivente, anche via mail, utilizzando il modello allegato alla presente.