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Il “Piano scuola 2021/2022”, il Decreto Legge n. 111/2021 e il Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali rappresentano i documenti fondamentali cui fare riferimento per garantire l’avvio dell’anno scolastico in presenza e nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19. Altre disposizioni di sicurezza cui fare riferimento sono contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, al cui rispetto il Dirigente Scolastico è tenuto ai sensi dell’art. 29 bis del D.L. n. 23/2020, richiamato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 111/2021.

Il “Piano scuola 2021/2022” fornisce specifiche indicazioni operative, distinte tra:

  • “Indicazioni aggiornate per l'anno scolastico 2021/2022”;
  • “Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico”, già contenute nel Piano scuola 2020-2021, che rimangono valide anche per la pianificazione del nuovo anno scolastico.

Il Protocollo di sicurezza riporta le principali disposizioni generali, finalizzate ad agevolare i dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche, applicabili fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, e aggiornabili qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano. Il Decreto legge n. 111/2021, infine, prescrive ulteriori misure di sicurezza da adottare fino al 31.12.2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Per la lettura approfondita di detti documenti, si rimanda all’apposita sezione del sito #IoTornoaScuola 2021/22

Va rilevato che, mentre il Piano scuola svolge la funzione di favorire le istituzioni scolastiche nella pianificazione delle attività che prenderanno avvio a settembre 2021, fornendo suggerimenti e indicazioni in merito, il Protocollo di sicurezza ha natura prescrittiva. Il Dirigente scolastico, infatti, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.), e il personale scolastico nello svolgimento della prestazione lavorativa è tenuto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n 81/2008, a osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell'integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto.

Lo svolgimento della didattica in presenza, che il Comitato Tecnico Scientifico nel verbale del 25.6.2021 ha indicato come “obiettivo prioritario”, è oggi considerato dal legislatore obbligatorio per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 111/2021, infatti, nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.

Il “Piano scuola 2021-2022” ripropone, in parte significativa, i contenuti del precedente “Piano scuola 2020-2021” che si adattano all’attuale situazione pandemica e che pertanto rimangono validi anche per la pianificazione dell’anno scolastico 2021-2022. È necessario, in ogni caso, garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale.

Per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, è prevista la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

 Si ricordano le regole fondamentali di comportamento che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; in particolare, esse riguardano:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 111/2021;
  • l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico - Controlli e sanzioni

L’art. 9 ter del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 111/2021, prevede, a partire dall’1.9.2021 e fino al 31.12.2021, l’obbligo per tutto il personale scolastico di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19, attestante, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del medesimo D.L., una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
  3. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
  4. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, del D.L. n 52/2021, la norma non si applica solo ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19 e che, pertanto, sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, la cui ultima versione è la n. 35309 del 4.8.2021.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

A tutto il personale, in possesso della “certificazione verde COVID-19” o della certificazione di esenzione alla vaccinazione, viene comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione, tra le quali il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

L’art. 9 ter del D.L. n. 52/2021 pone a carico di tutto il personale scolastico, Dirigente scolastico compreso, e dei servizi educativi dell’infanzia, salvo l’eccezione di cui sopra, due specifici obblighi:

  1. l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19;
  2. l’obbligo di esibirla.

Per il personale scolastico l’attività di verifica è svolta dal Dirigente ai sensi dell’art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, che può essere delegata a personale della scuola con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 17.6.2021.

In attesa di una prossima attivazione del controllo in modalità semplificata (piattaforma telematica) la verifica è svolta mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile “certificazione verde Covid-19” (verifica C19), disponibile al link https://www.dgc.gov.it/web/app.html , che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza che ciò comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (art. 13, comma 5, DPCM 17.6.2021).

Il controllo deve essere effettuato giornalmente per tutto il personale effettivamente presente in servizio. Non è consentito il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita, né è consentita, per ragioni di riservatezza, la consegna al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente, o tramite delegati, alla verifica.

È compito del Dirigente scolastico predisporre opportune misure organizzative che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni di verifica.

La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due conseguenze:

  • l’applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000;
  • l’impossibilità, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata.

In ordine alla procedura di accertamento e contestazione delle sanzioni, si fa riferimento alla parte dell’art. 4, comma 3, del D.L. in oggetto che prevede, per le sanzioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, l’applicazione delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in particolare, all’art. 13, comma 1, che attribuisce la competenza agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni, che, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, è il Dirigente scolastico.

Nella graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e massimo si fa riferimento all’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che dispone che per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Il provvedimento con il quale si dichiara l’assenza ingiustificata deve contenere anche l’invito a esibire la certificazione verde Covid-19. A decorrere dal quinto giorno di assenza per il predetto motivo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le relative comunicazioni devono essere inviate alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente.

Va precisato che sia la dichiarazione di assenza ingiustificata e l’eventuale successiva sospensione non hanno natura di provvedimento disciplinare, ma di sanzione amministrativa, come espressamente indicato dall’art. 4, comma I del D.L. n. 19/2020, la cui applicazione rappresenta un atto dovuto in adempimento di previsioni di legge, e pertanto non è necessario né la sua previsione nel codice disciplinare né l’avvio di alcun procedimento in tal senso da parte del Dirigente scolastico.

 

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